Legge Quadro n° 328/2000: Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali
Dopo una serie di importanti normative approvate tra la seconda metà degli anni '70 e negli anni '90, l'8 novembre 2000 viene approvata la legge n. 328.
La legge quadro n. 328/200, rappresenta una vera svolta tra il passato e il futuro e non si rivolge solo alle fasce deboli con interventi riparativi ma, a tutti i cittadini, per garantire i diritti essenziali, soddisfare i bisogni connessi alla centralità della persona.
Aspetto rilevante della riforma è sicuramente il coinvolgimento e la partecipazione attiva del Terzo Settore, dei Cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela del cittadino.
Tra le altre cose è rilevante il nuovo significato di "servizi sociali": Universalismo.
Principi generali e finalità
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Il Piano Di Zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del Sistema Integrato degli Interventi e Servizi Sociali di competenza dei comuni associati negli ambiti distrettuali. Al PDZ partecipano le Aziende sanitarie territoriali, altre amministrazioni pubbliche e i soggetti del Terzo Settore.
La Regione Friuli venezia Giulia ha varato nel 2006 la Legge n. 6 dal titolo: Sistema integrato di interventi e servizi sociali per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Il FVG ha inteso potenziare il proprio sistema di protezione sociale, in armonia con la Legge 328/2000 in un'ottica di revisione delle già fortemente innovative norme regionali degli anni '80 e '90, come ad esempio la Legge n. 33/1988 che, anticipando in modo innovativo i contenuti della Legge 328/2000, istituiva il Servizio Sociale di Base.
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