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Legge Quadro n° 328/2000: Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali

Dopo una serie di importanti normative approvate tra la seconda metà degli anni '70 e negli anni '90, l'8 novembre 2000 viene approvata la legge n. 328.





La legge quadro n. 328/200, rappresenta una vera svolta tra il passato e il futuro e non si rivolge solo alle fasce deboli con interventi riparativi ma, a tutti i cittadini, per garantire i diritti essenziali, soddisfare i bisogni connessi alla centralità della persona.


Aspetto rilevante della riforma è sicuramente il coinvolgimento e la partecipazione attiva del Terzo Settore, dei Cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela del cittadino.

Tra le altre cose è rilevante il nuovo significato di "servizi sociali": Universalismo.


Principi generali e finalità

  • 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

  • 2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  • 3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

  • 4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

  • 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

  • 6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

  • 7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Il Piano Di Zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del Sistema Integrato degli Interventi e Servizi Sociali di competenza dei comuni associati negli ambiti distrettuali. Al PDZ partecipano le Aziende sanitarie territoriali, altre amministrazioni pubbliche e i soggetti del Terzo Settore.


La Regione Friuli venezia Giulia ha varato nel 2006 la Legge n. 6 dal titolo: Sistema integrato di interventi e servizi sociali per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Il FVG ha inteso potenziare il proprio sistema di protezione sociale, in armonia con la Legge 328/2000 in un'ottica di revisione delle già fortemente innovative norme regionali degli anni '80 e '90, come ad esempio la Legge n. 33/1988 che, anticipando in modo innovativo i contenuti della Legge 328/2000, istituiva il Servizio Sociale di Base.



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